La nuova legge per la montagna
I primi a prendere coscienza della necessità di promuovere cure adeguate per le aree montane furono i “padri costituenti”. Ma i loro “figli” e “nipoti”, pur occupandosi più volte dell’argomento, non hanno raggiunto i risultati auspicati. Il loro impegno risulta essere stato piuttosto mirato ad adempiere solo in senso letterale alla norma contenuta nell’articolo 44 della Carta costituzionale: “La legge dispone provvedimenti a favore della zone montane”. Disposizioni, infatti, ne sono state varate diverse nel corso dei decenni, ma il “malato” ha continuato ad aggravarsi.
La prima legge per la montagna, intesa come “ambiente montano abitato”, risale al 1952. Sono poi seguite altre due leggi nazionali, nel 1971 e nel 1994, nonché diverse leggi regionali e altri provvedimenti, sostanzialmente di carattere finanziario, adottati nell’ambito delle leggi annuali di stabilità e di bilancio.
Di fatto, però, in tutti questi anni gli squilibri economici e sociali già presenti nelle aree montane alla metà del secolo scorso si sono progressivamente accresciuti fino ad arrivare a situazioni pressoché drammatiche nelle Marche, dove il continuo spopolamento ha trascinato a valle anche i fondamentali servizi.
Perché le diverse leggi a favore delle comunità di montagna non hanno prodotto effetti? Una delle cause può ricondursi alla scarsità di fondi destinati dallo Stato per l’attuazione delle stesse leggi. Finanziamenti che – oltre ad essere stati originariamente inadeguati alla vastità dei territori – negli ultimi venticinque anni sono stati progressivamente ridotti. La causa principale, però, dimostrata dalla sempre minore incisività degli interventi, va ricondotta ad una inadeguata e dispersiva programmazione, risultata priva di una visione a lungo termine.
Oggi abbiano una nuova legge (n. 131-2025), entrata in vigore lo scorso 13 settembre, che ha subito sollevato un “polverone” all’italiana. Nei trentacinque articoli delle nuove “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” si prevedono interventi mirati a migliorare il tenore di vita e le opportunità economiche, incentivi alla natalità, incentivazioni per lo sviluppo delle attività agricole, forestali, artigianali e turistiche, la promozione dell’imprenditoria giovanile, agevolazioni tariffarie e fiscali per le ristrutturazioni edilizie, sostegni alla sanità e all’istruzione, da quella primaria a quella universitaria. Di come rendere efficaci le incentivazioni previste nessuno parla. L’argomento di scontro politico e di polemica si è immediatamente concentrato sull’articolo 2 della legge, che delega il Governo a ridefinire, “in base ai parametri altimetrico e della pendenza”, i criteri per la classificazione dei comuni montani “ai fini del riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi”.
La delegazione marchigiana dell’Uncem (Unione nazionale comuni ed enti montani) ha subito fatto sentire la propria voce esprimendo il timore che molti comuni delle Marche possano perdere la loro attuale classificazione e di conseguenza le nuove provvidenze a favore delle aree montane. La polemica sull’articolo 2 della legge, di cui molta stampa, anche nazionale, si è occupata in queste settimane, rischia di risultare – oltre che un processo alle intenzioni – demagogica e populista, a discapito del merito delle questioni e di una rapida programmazione delle già scarse risorse previste (200 milioni di euro l’anno per il primo triennio) a favore delle aree più bisognose.
Una nuova e rigorosa classificazione del territorio potrà correggere le storture del passato. Per restare nell’ambito marchigiano basti ricordare cosa accadde all’indomani della seconda legge nazionale sulla montagna (n. 1102 del 1971), che per costituire la base di un nuovo sviluppo economico dei territori montani introdusse lo strumento delle “comunità montane”. Quasi tutte le dodici Comunità montane istituite dalla Regione Marche finirono per inglobare nel loro ambito territoriale comuni che avevano ben poco di economia montana. Negli anni, però, potendo vantare la loro appartenenza al nuovo ente, quei comuni hanno ricevuto gli stessi benefici dei territori di alta quota. Risorse andate disperse per anni, che meglio sarebbero risultate utili se concentrate in un territorio più ristretto ed omogeneo.
L’esperienza delle Comunità montane nelle Marche, oltre a non sfociare in un concreto e duraturo beneficio, ha portato erroneamente a considerare il primo entroterra marchigiano alla pari della fascia più propriamente montana. Nonostante molte problematiche siano oggi diventate simili, comuni come Treia, Tolentino, Colmurano o Loro Piceno – per fare solo alcuni esempi più vicini a noi – non possono essere equiparati ad Ussita, Castelsantangelo o Serravalle di Chienti. E questo affinché una legge a favore delle zone montane abbia un senso e soprattutto possa produrre l’effetto auspicato.
© Alessandro Feliziani / Orizzonti della Marca
(Articolo pubblicato sul settimanale ORIZZONTI della MARCA n. 1 del 10 gennaio 2026)




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